PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accordo di programma per la promozione industriale nelle province di Brindisi e di Taranto).

      1. Il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, successivamente esteso ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con la previsione di ulteriori interventi a sostegno delle attività industriali nel territorio delle province di Brindisi e di Taranto. Il programma, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, è adottato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di un accordo di programma quadro stipulato tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 del citato articolo 73 della legge n. 289 del 2002. La quota a carico dello Stato per gli interventi previsti è di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 2.
(Istituzione di zone franche e interventi per le aree portuali di Brindisi e di Taranto).

      1. Nei porti di Brindisi e di Taranto è autorizzata l'istituzione di zone franche doganali in attuazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che reca disposizioni per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2913/92. La regione Puglia con proprio provvedimento, su proposta delle amministrazioni comunali interessate, individua i soggetti gestori delle zone franche doganali.
      2. Alla delimitazione delle aree delle zone franche doganali si provvede, in accordo con la regione Puglia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti. La delimitazione costituisce, a tutti gli effetti, modifica ai piani regolatori generali dei comuni interessati. Le spese per la costituzione e per la realizzazione delle zone franche doganali sono poste a carico della regione Puglia.
      3. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, di ammodernamento e di riqualificazione dei porti di Brindisi e di Taranto sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge 1o agosto 2002, n. 166; si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. In particolare la spesa è prioritariamente destinata:

          a) all'adeguamento del terminal container nel porto di Taranto;

          b) all'adeguamento del terminal passeggeri e alla realizzazione delle opere di supporto al terminal per idrocarburi nel porto di Brindisi.

 

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Art. 3.
(Interventi per gli aeroporti di Brindisi e di Taranto. Estensione alla città di Brindisi della continuità territoriale).

      1. Gli aeroporti di Brindisi e di Taranto sono dichiarati aeroporti di interesse nazionale. La regione Puglia, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, su proposta dei soggetti gestori dei citati aeroporti, approva i piani di potenziamento e di ampliamento delle strutture. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere e costituisce modifica al piano regolatore.
      2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Taranto,» è inserita la seguente: «Brindisi,».
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Arsenale militare di Taranto).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro della difesa è autorizzato a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato destinati all'ammodernamento delle infrastrutture e all'adeguamento tecnologico dell'arsenale

 

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militare di Taranto. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle relative a concorsi in via di espletamento da parte del Ministero della difesa, entro il limite massimo di 150 unità».
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Ripristino ambientale).

      1. A valere sulle risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per gli anni 2006-2008, il CIPE destina una quota almeno pari al 10 per cento delle risorse disponibili al risanamento delle aree di Brindisi e di Taranto, già inserite tra le aree di interesse nazionale ai sensi del

 

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comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, e successive modificazioni.
      2. Ove necessario, i progetti di intervento deliberati ai sensi del comma 1 del presente articolo possono comprendere anche la bonifica delle aree abitate limitrofe ai siti inquinati di cui al medesimo comma 1.